Il Faro Immobiliare 30/10/2019 no responses

In linea generale le agevolazioni previste dalla legge per i comuni cittadini che acquistano la prima casa valgono anche per gli appartenenti alla forze dell’Ordine.

La principale differenza prevista per questa particolare categoria di lavoratori, considerato che sono spesso costretti a continui trasferimenti, è infatti più che altro l’assenza dell’obbligo di fissare nella prima casa la residenza, ma vediamo più in dettaglio.

Le forze dell’ordine, ovvero le forze di Polizia, quelle armate militari e civili e i vigili del fuoco beneficiano di particolari agevolazioni nel momento in cui si accingono ad acquistare casa, soprattutto in virtù del fatto che essi svolgono un’attività che può costringerli a cambiare sistemazione  più di frequente rispetto ad altre categorie di lavoratori. Le differenze, seppur minime, sono pensate proprio per controbilanciare gli aspetti negativi del loro lavoro, evitando così inutili discriminazioni rispetto agli altri cittadini.

Quali condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa?

La condizione primaria prevista affinché il personale delle forze dell’ordine possa usufruire delle agevolazioni prima casa riguarda la categoria dell’immobile oggetto del contratto di compravendita. I benefici fiscali vengono concessi infatti se l’immobile acquistato rientra in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, con conseguente esclusione degli immobili appartenenti alle categorie residue A/1, A/8 e A/9.

La seconda invece richiede  il mancato possesso o usufrutto di un altro immobile sull’intero territorio nazionale.

Le agevolazioni fiscali per le forze dell’ordine

Per quanto invece le agevolazioni, il primo beneficio di cui godono gli appartenenti alle forze dell’ordine che acquistano casa è l‘Iva nella misura ridotta del 4%, prevista anche se il dipendente non trasferisce la sua residenza.

Iva ridotta

In questo caso però, per poter beneficiare di questa aliquota Iva così ridotta, che in via ordinaria è prevista nella misura del 21%, l’appartenente alle forze dell’ordine deve acquistare dall’impresa di costruzione dell’immobile stesso.

Sappiamo inoltre che, se un cittadino acquista un immobile, può beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa, solo se trasferisce la propria residenza nel nuovo edificio entro il termine di 18 mesi. Come anticipato infatti, il personale delle Forze Armate è soggetto, soprattutto durante i primi anni di carriera, a frequenti e spesso improvvisi trasferimenti. Imporre regole troppo strette come quella che prevede l’obbligo di trasferire la residenza nel nuovo immobile entro 18 mesi sarebbe eccessivo, proprio per motivi pratici. Per questo la legge non impone alle forze dell’ordine l’obbligo di trasferire la residenza nei termini suddetti.

La condizione della residenza

L’art. 66 della legge n, 342/2000 dispone infatti che: “Ai fini della determinazione dell’aliquota relativa all’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unita’ abitative non di lusso (…)  acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non e’ richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unita’ abitativa.”

Una regola a cui invece anche le forze dell’ordine, così come i comuni cittadini, devono sottostare per evitare di perdere le agevolazioni prima casa è quella che obbliga a non vendere l’immobile acquistato e adibito a prima casa prima che sino decorsi 5 anni dall’acquisito, a meno che non si proceda all’acquisto  un nuovo immobile sempre ad uso abitativo.

Imposte di registro, catastale e ipotecaria

L’altra agevolazione prevista riguarda le imposte di registro, catastale e ipotecaria che, nel caso di acquisto dell’immobile dall’impresa costruttrice sono stabilite nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per un totale complessivo di 600 euro.

Tuttavia, se l’immobile viene acquistato da un privato, l’imposta di registro è calcolata nella misura percentuale del 2%, mentre quella catastale e quella ipotecaria sono fissate nell’importo  fisso di 50 euro ciascuna.

Detrazione Irpef del 19%

Altra agevolazione da considerare è la detrazione Irpef del 19% sull’importo da corrispondere all’agenzia immobiliare che ha svolto attività di mediazione tra acquirente e venditore, fino a un massimo di 1000 euro.

Ultima agevolazione prevista è quella che riconosce a chi vende un immobile per acquistarne uno nuovo entro un anno, un credito d’imposta da sottrarre a quella da pagare per l’acquisto dell’immobile precedente.

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