Il Faro Immobiliare 30/10/2019 no responses

Per comprendere se e quali permessi servono per costruire una veranda nella propria abitazione è necessario capire se essa rientri o meno tra le opere di edilizia libera oppure no. Nel primo caso infatti per la sua costruzione non sarebbe necessario il permesso di costruire, nel secondo invece si. Per capire questo discrimine si rende necessario analizzare brevemente la normativa di riferimento e vedere come si è espressa di recente la Cassazione.

Quali sono le opere di edilizia libera

Le opere di edilizia libera, ovvero quelle che non richiedono alcun titolo abilitativo, sono definite dall’art. 6 del D.P.R n. 380/2001. La norma però non descrive nel dettaglio di quale opere si tratta, si limita solo a fornire delle indicazioni di massima, che nessun rilievo rivestono quindi per rispondere al quesito. Per fortuna una risposta più chiara la fornisce il Decreto del 2 marzo 2018 che ha dato “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222″ che ha reso ufficiale l’elenco dei 58 interventi che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo.

Il glossario dell’edilizia libera

Ora leggendo il glossario contenuto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, tra le opere di edilizia libera che non richiedono alcun permesso di costruire non compare la veranda.

Sono altre le opere di edilizia libera, che non richiedono il permesso di costruire e che possono essere utilizzate per finalità similari a quelle che potrebbe soddisfare una veranda. Il glossario considera tali quelle destinate alle aree ludiche e gli elementi  di arredo delle aree di pertinenza:

  • i gazebi, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
  • i pergolati, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
  • le tende, le tende a pergola, le pergotende e le coperture leggere di arredo.

Insomma, tutte opere che si caratterizzato per la precarietà della costruzione (in quanto non stabilmente infisse al suolo), che le rende adatte a soddisfare bisogni meramente temporanei, ma anche per le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati, dai quali si desume la mera funzione decorativa e di arredo delle aree pertinenziali.

Alla luce di tali considerazioni si può ritenere quindi che per costruire una veranda occorre il permesso di costruire.

Veranda e permesso di costruire: cosa dice la Cassazione

A medesima conclusione è giunta di recente anche la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18000/2019. Nel ricorso alla Suprema Corte la ricorrente, condannata per abuso edilizio, affermava che la veranda fosse un’opera rientrante tra quelle di edilizia libera che non necessitavano di alcun permesso (ma solo della comunicazione ai sensi degli artt. 20, comma 1, l.r. n. 4 del 2003 e 9, comma 1, I.r. n. 37 del 1985) perché mera pertinenza abitativa e perché “opera inidonea, per la sua stessa natura (struttura leggera in legno aperta su tre lati), ad assorbire cubatura e/o a costituire aumento della preesistente superficie. Di avviso contrario gli Ermellini. Per loro infatti “Nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, la costruzione della veranda, vista nella sua completezza, necessitava del preventivo rilascio del permesso di costruire. Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.”.

Leggi l’articolo originale sul blog di Casa.it